Cosa deve fare un’associazione di volontariato che abbia intenzione di realizzare in proprio un giornalino con cadenza periodica e distribuzione gratuita (spedizione postale) ai propri soci e ad associazioni ed istituzioni pubbliche del territorio?
Ai sensi della legislazione sull’editoria (legge 8 febbraio 1948, n.47 e successive modifiche) la produzione di un giornalino periodico è subordinata alla sussistenza di due requisiti essenziali: in primo luogo la natura di prodotto editoriale e in secondo luogo la registrazione dello stesso come periodico presso il Tribunale. L’obbligo della registrazione concerne tutti i giornali o periodici, comunque riprodotti, se diffusi anche presso il pubblico. Nessuna discriminazione può essere ammessa tra quelli che abbiano un prezzo di vendita e quelli che siano distribuiti gratuitamente. Rimangono escluse dall’obbligo di registrazione solo gli stampati a diffusione limitata a un ristretto numero di persone, tra cui i bollettini informativi destinati ai membri dell’associazione.
Per la registrazione al Registro della Stampa, ai sensi dell’articolo 5, legge 47/48, sarà necessaria:
a) una dichiarazione del proprietario del giornale e del direttore responsabile, dalla quale risultino i dati identificativi degli stessi;
b) i documenti comprovanti il possesso da parte del proprietario e del direttore di determinati requisiti (cittadinanza italiana, iscrizione nelle liste elettorali politiche, eccetera);
c) un documento da cui risulti l’iscrizione del direttore responsabile nell’elenco speciale annesso all’Albo dei giornalisti;
d) una copia dell’atto costitutivo o dello statuto, se proprietaria è una persona giuridica.
Nel caso in cui l’associazione non riesca a trovare un direttore responsabile iscritto all’Albo dei giornalisti, potrebbe limitare la distribuzione del proprio giornale agli associati o allegare lo stesso, come supplemento, ad un periodico già registrato.