Fonte: www.csvss.org -
Centro Servizi per il Volontariato "Solidarietà e Sussidiarietà"
Provincia del Verbano Cusio Ossola

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Il 5 per Mille al Volontariato
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Apr 16, 2006, 16:20

CINQUE PER MILLE

 

La Legge Finanziaria per il 2006 ed il D.L. 273/2005 hanno introdotto, a partire dal periodo d’imposta 2005 (e quindi dalle dichiarazioni dei redditi che si faranno nel 2006) la disciplina del “cinque per mille”, interessante applicazione del principio di sussidiarietà fiscale.

 

Si tratta della possibilità, per le persone fisiche titolari di reddito, di destinare il cinque per mille della propria IRPEF ai seguenti soggetti:

-          ONLUS di cui al D.Lgs 460/97, comprese le “ONLUS di diritto” e le “ONLUS limitatamente ad alcune attività” ;

-          Associazioni di promozione sociale ex lege 383/00;

-          Fondazioni e associazioni riconosciute che svolgono attività nei medesimi settori previsti per le ONLUS.

-          I soggetti pubblici e privati previsti nell’apposito elenco redatto dal Ministero dell’Istruzione con la finalità di finanziamento della ricerca scientifica e dell’università

-          I soggetti pubblici e privati previsti nell’apposito elenco redatto dal Ministero della Salute con la finalità di finanziamento della ricerca sanitaria;

-          Enti locali identificati in relazione al comune di residenza del contribuente per le attività sociali svolte dallo stesso.

 

La scelta avverrà tramite modello CUD/mod. 730/mod. Unico Persone Fisiche, attraverso la firma apposta in apposita sezione e indicazione del codice fiscale dell’ente.

 

E’ bene ricordare che tale scelta:

  • non e’ un obbligo ma una facoltà per il contribuente;
  • non produce effetti diretti sul contribuente nel senso che non si modifica l’importo dell’Irpef dovuta ma, con l’esercizio dell’opzione, il contribuente può destinare a determinati soggetti parte di essa;
  • non è in alcun modo alternativa a quella dell’otto per mille.

 

I SOGGETTI DESTINATARI

 

Tralasciando nella trattazione i soggetti pubblici e privati individuati dagli elenchi ministeriali sopra indicati e gli enti locali come sopra individuati, di seguito si riassumono le categorie dei soggetti beneficiari della destinazione del 5 per mille.

 

LE ONLUS

si può essere ONLUS:

a)       perché, avendone i requisiti, lo si è scelto presentando domanda di iscrizione all’Anagrafe delle ONLUS, inviando apposito modulo compilato e firmato all’Agenzia delle Entrate territorialmente competente;

b)       perché lo si è di diritto in quanto:

-          organizzazione di volontariato iscritta all’albo tenuto presso le regioni (o le province)

-          cooperativa sociale

-          organizzazione non governativa

c)       perché si è scelto di esserlo limitatamente ad alcune attività svolte; questa opzione è permessa solo agli enti ecclesiastici o alle associazioni di promozione sociale.

 

LE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

Le associazioni di promozione sociale hanno albi nazionali e regionali.

Una associazione che opera in almeno cinque regioni e venti province può presentare domanda per essere iscritta all’albo nazionale.

Le associazioni iscritte all’albo nazionale sono rinvenibili sul sito del Ministero del Welfare al seguente indirizzo:

http://www.welfare.gov.it/Sociale/associazionismo+sociale/documenti/elenco+associazioni+promozione+sociale.htm

Una associazione iscritta all’albo nazionale può iscrivervi anche le proprie affiliate.

Per fare ciò deve comunicare al Ministero del Welfare l’elenco delle proprie iscritte, certificando per ognuna il possesso dei requisiti di cui alla legge 383/00.

Le associazioni “locali” affiliate ad una associazione nazionale devono dunque verificare se l’associazione “nazionale” ha provveduto o meno a tale iscrizione. In mancanza di tale iscrizione, esse sono associazioni di promozione sociale solo se si sono iscritte all’albo regionale, ove questo sia stato istituito.

 

LE FONDAZIONI E ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE

Questa tipologia di soggetti non profit deve possedere due differenti requisiti:

-          avere il riconoscimento della personalità giuridica. Le fondazioni ce l’hanno sempre; le associazioni devono averla richiesta presso la Presidenza della propria Regione se operano a livello regionale; presso la Prefettura se operano a livello multiregionale. Gli uffici regionali o prefettizi competenti attribuiscono la “personalità giuridica” con proprio decreto.

-          Operare in uno dei settori previsti per le ONLUS, che sono:

1) assistenza sociale e socio-sanitaria;

                        2) assistenza sanitaria;

                        3) beneficenza;

                        4) istruzione;

                        5) formazione;

                        6) sport dilettantistico;

7) tutela, promozione e  valorizzazione  delle  cose  d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

8) tutela e valorizzazione  della  natura  e  dell'ambiente,  con esclusione  dell'attività,   esercitata   abitualmente,   di   raccolta   e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

                        9) promozione della cultura e dell'arte;

                        10) tutela dei diritti civili;

11) ricerca scientifica di particolare interesse  sociale  svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università,  enti  di ricerca ed altre fondazioni che  la  svolgono  direttamente,  in  ambiti  e secondo modalità da definire con apposito regolamento  governativo  emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

 

Un ente che rientri nelle tipologie sopra elencate, per poter concorrere alla ripartizione del cinque per mille, deve:

 

-          essersi iscritta nell’apposito elenco tenuto presso l’Agenzia delle Entrate entro il 10 febbraio. L’iscrizione deve essere avvenuta in via telematica tramite intermediari abilitati. Attraverso la consultazione del sito dell’Agenzia delle Entrate al seguente indirizzo: http://www.agenziaentrate.gov.it/ e’ possibile consultare l’elenco dei soggetti che, entro la data del 10 febbraio, hanno provveduto all’iscrizione.

-          entro il 30 di giugno il legale rappresentante dell’ente dovrà inviare per raccomandata con ricevuta di ritorno alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale dell’ente, una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) relativa alla persistenza dei requisiti che qualificano il soggetto richiedente tra quelli contemplati nella disposizione di legge in oggetto. Alla dichiarazione dovrà essere allegata copia del documento di identità del legale rappresentante.

 

N.B. l’ente deve possedere i requisiti al momento della iscrizione all’elenco, cioè non oltre il 10 di febbraio.

 

Ognuno dei citati soggetti che abbia provveduto all’iscrizione dovrà pertanto attivarsi, presso i soggetti che destinano il 5 per mille, per promuovere l’indicazione del proprio codice fiscale nelle apposite sezioni delle dichiarazioni dei redditi o CUD. E’ di tutta evidenza che i risultati che si potranno ottenere saranno direttamente proporzionali alla capacità comunicativa dimostrata dai soggetti beneficiari

 

I SOGGETTI CHE DESTINANO

Potranno destinare il cinque per mille dell’IRPEF agli enti non profit iscritti nell’elenco di cui si è parlato sopra:

a) i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione ma titolari di redditi certificati tramite modello CUD.

Il datore di lavoro dovrà consegnare al lavoratore il CUD integrato di una parte appositamente adibita alla destinazione del cinque per mille.

Per destinare il cinque per mille i soggetti titolari del solo CUD dovranno recarsi in banca o in posta e consegnare il proprio CUD compilato nella parte relativa alla destinazione del cinque per mille.

Il CUD dovrà essere consegnato in una busta chiusa su cui apporre la dicitura “scelta per la destinazione del cinque per mille dell’IRPEF”, l’anno cui la certificazione si riferisce e il proprio codice fiscale, cognome e nome.

Nel caso in cui si sia effettuata la scelta sia per il cinque per mille che per l’otto per mille, può essere utilizzata un’unica busta recante l’indicazione “scelta per la destinazione dell’otto e del cinque per mille dell’IRPEF”.

Il termine ultimo per la consegna dei CUD in banca o in posta è il 31 Luglio 2006.

Alternativamente, il CUD può essere consegnato ad un CAF.

 

b)      i soggetti che presentano il modello 730.

In questo caso sarà necessario compilare e consegnare al CAF, insieme al proprio modello 730, l’apposito modello 730-1 bis.

Il termine ultimo per la consegna del modello 730 è:

-          il 2 maggio 2006 se il modello è presentato al sostituto d’imposta (datore di lavoro);

-          il 15 giugno 2006 se il modello è presentato ad un Caf.

 

c)       i soggetti che presentano il modello Unico Persone Fisiche.

Si tratta di comunicare al proprio commercialista il codice fiscale dell’ente cui si intende destinare il cinque per mille, di firmare – sulla copia cartacea – l’apposita sezione e di verificare l’esattezza dei dati. Il commercialista provvederà all’invio della dichiarazione entro il 31 ottobre 2006.

 

COME AVVIENE IL RIPARTO

La modalità di effettuazione del riparto è differente rispetto a quella dell’otto per mille.

All’ente viene destinata direttamente la quota di cinque per mille dell’IRPEF del soggetto che lo sceglie tramite indicazione del codice fiscale.

Inoltre, verrà attribuita anche la quota parte dell’IRPEF dei soggetti che, pur scegliendo )tramite apposizione di firma) di destinare il cinque per mille dell’IRPEF al non profit, non hanno indicato il codice fiscale di nessun ente.

Tale quota verrà attribuita agli enti che sono stati “scelti” proporzionalmente alle scelte ottenute.

 

 

 

 

LO SPAZIO RELATIVO ALLA SCELTA DEL CINQUE PER MILLE E’ SIMILE IN TUTTI I MODELLI (CUD/730/UNICO). SI TRATTA DI FIRMARE LA PRIMA SEZIONE, RELATIVA AL NON PROFIT, E DI INDICARE IL CODICE FISCALE DELL’ASSOCIAZIONE

 

Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è possibile scaricare i moduli

 MOD. CUD/MOD. 730/MODELLO UNICO PERSONE FISICHE  

http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/connect/Nsi/Modulistica/Modelli+di+dichiarazione/2006/

 

Il solo modello CUD prevede anche la sottoscrizione di una ulteriore dichiarazione: il soggetto che presenta il CUD deve, infatti, dichiarare di non presentare la dichiarazione 730 o l’unico PF.

 

L'elenco delle associazioni accreditate



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