| Fonte: www.csvss.org - Centro Servizi per il Volontariato "Solidarietà e Sussidiarietà" Provincia del Verbano Cusio Ossola Faq Quesito n. 1 Qual è la responsabilità di un Amministratore di una Associazione di Volontariato? L’ art. 38 c.c. prevede espressamente che nel caso di Associazioni non riconosciute, coloro che hanno agito in nome e per conto della stessa rispondano personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte. La situazione è diversa nel caso di Associazioni riconosciute. Con il riconoscimento e quindi con l’acquisizione della personalità giuridica (che il dpr 361/00 subordina all’iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso le prefetture), l’ ente viene a godere di determinati privilegi. Tra gli Amministratori vige il principio dell’ irresponsabilità patrimoniale per le obbligazioni contratte in nome e per conto dell’ Associazione. Ne deriva che i creditori di questa ultima, per far valere le loro pretese, potranno agire e soddisfarsi sul patrimonio dell’ Associazione e non su quello degli Amministratori.
Quesito n. 2 L’Assicurazione dei Volontari è obbligatoria? Secondo la Legge 266/91 art. 4 “Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi”. Per ottenere l’iscrizione al Registro Regionale del Volontariato Sezione Provinciale è obbligatorio assicurare i propri soci. In particolare è obbligatorio:
Quesito n. 3 È possibile stipulare polizze numeriche o collettive che garantiscano tutti i Volontari? E’ prevista la possibilità di stipulare polizze “in forma collettiva o in forma numerica”, ovvero polizze che prestino un’ unica copertura assicurativa per una pluralità di persone.
Quesito n. 4 Un’Organizzazione di volontariato può avere un utile nel suo bilancio? La dicitura “senza scopo di lucro” non significa affatto che l’Associazione non possa avere utili e debba chiudere il proprio bilancio di ogni anno senza avanzi. Tale dicitura è implicita nella definizione di “Associazione” che deve avere come fine il raggiungimento di un beneficio collettivo e si contrappone a quella di “società commerciale” che prevede come finalità essenziale “l’esercizio di una attività economica allo scopo di dividerne gli utili”. In una società l’ utile viene ridistribuito ai soci/azionisti, nelle Associazioni questo non può essere fatto (c.c. Art. 2247); l’utile, o meglio l’ avanzo di gestione, deve essere reinvestito nell’ attività dell’ Associazione.
Quesito n. 5 Per la somministrazione di alimenti e bevande in occasione di manifestazioni a carattere benefico, è necessario essere iscritti al REC (registro esercenti commercio)? Dal 1° gennaio 2002, data di entrata in vigore dell’ Art. 52 comma 17 della Legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002), in occasione di manifestazioni a carattere benefico per la somministrazione di alimenti e bevande non occorre l’ iscrizione al REC. L’attività svolta in modo temporaneo ed occasionale durante le manifestazioni è comunque soggetta alla presentazione della denuncia di inizio attività al Comune di competenza.
Quesito n. 6 Bisogna comunicare all’Agenzia delle Entrate (ex Ufficio del Registro) i cambiamenti di sede dell’ Associazione? Va registrata la nuova sede legale onde evitare discrepanze negli atti sociali emessi. Qualsiasi modifica all’atto costitutivo e allo statuto andranno presentate all’Agenzia delle Entrate, indicando gli estremi della precedente registrazione. Tutti i cambiamenti di Atto Costitutivo e Statuto vanno comunicati per il nuovo perfezionamento. Inoltre le Organizzazioni di Volontariato iscritte nel Registro Regionale del Volontariato - Sezione Provinciale - “devono comunicare le variazioni dello Statuto, dell’ Atto Costitutivo o dell’ accordo degli aderenti entro sessanta giorni dal prodursi
Quesito n.7 Cosa si intende per organizzazioni di secondo livello? Per organizzazioni di secondo livello si intendono quelle costituite anziché da persone fisiche, da persone giuridiche.
Quesito n.8 Cosa si intende per organismi di collegamento e di coordinamento? Per organismi di collegamento e di coordinamento si intendono le forme associative di secondo livello costituite per almeno due terzi da organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale. Tali organismi devono avere uguali caratteristiche delle organizzazioni di volontariato di primo livello e devono essere autonome. Le organizzazioni di volontariato si considerano autonome quando ricorrono congiuntamente i requisiti dell’ elettività delle cariche sociali, dell’ autonomia negoziale degli organi di rappresentanza e dell’ autonomia finanziaria e patrimoniale attestata dal bilancio formalmente deliberato.
Quesito n. 9 Esiste un registro per gli organismi di collegamento e di coordinamento? Si, esiste una sezione apposita nel registro regionale del volontariato, sezione provinciale.
Quesito n.10 Un’ Associazione di Volontariato quale documenti deve rilasciare quando riceve una donazione? Nel caso in cui la donazione viene erogata da una persona fisica, l’Associazione deve rilasciare una ricevuta indicando la somma ai sensi e per gli effetti art.15, lett. i-bis) del Testo Unico delle imposte dei redditi (D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917).persona giuridica, l’Associazione deve rilasciare una ricevuta indicando la somma ai sensi e per gli effetti art.100, c.2, lett. h) del Testo Unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917).
Quesito n.11 Quale è la disciplina dell’imposta di bollo sugli atti, i documenti, le istanze, i contratti, le copie conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richieste da un’ Associazione di Volontariato iscritta al registro o da una ONLUS? Ai sensi dell’art.27 bis della Tabella –Allegato B del D.P.R. 642/72 sono esenti in modo assoluto dall’imposta di bollo tutti i documenti e gli atti di cui sopra. Tale elencazione è da considerarsi tassativa e non esemplificativa.
Quesito n.12 Un’ Associazione di Volontariato quali libri sociali e registri è obbligata a redigere? Premesso che qualora l’Associazione di Volontariato persegua esclusivamente attività istituzionale attualmente non è imposta per legge alcuna forma di tenuta di contabilità, né ai fini fiscali né ai fini civilistici, viene generalmente ritenuto opportuno che l’Associazione di Volontariato si doti, per garantire una gestione trasparente, di un “impianto” per poter rilevare le operazioni effettuate durante ogni esercizio per poter correttamente: - predisporre il bilancio o rendiconto; - informare gli associati e quando necessario i terzi sull’attività svolta; - assolvere eventuali obblighi fiscali. E’ quindi necessario mettere in uso una serie di libri e registri che consentano di esprimere in modo compiuto e analitico le operazioni poste in essere. I libri ed i registri di uso comune sono: LIBRI SOCIALI - libro degli associati - libro dei verbali delle Assemblee - libro dei verbali del Consiglio Direttivo - registro delle assicurazioni (obbligatorio per le Associazioni di Volontariato iscritte al Registro Regionale sezione provinciale)
LIBRI E REGISTRI PER LA CONTABILITA’ - registro ricevute delle quote associative - registro ricevute oblazioni - libro di prima nota - libro giornale (necessario solo nel caso sia adottata una contabilità “ordinaria” in partita doppia) - libro inventari - registro di magazzino (necessario solo nel caso vengano, per attività istituzionali, movimentati prodotti o merci, esempio raccolta e distribuzione macchinari, indumenti, alimenti, ecc.)
Quesito n. 13 Quali sono le facilitazioni esistenti in termini di sussidi, finanziamenti e sovvenzioni per l’assunzione di personale per le organizzazioni di volontariato? La Legge 266/1991 art. 3 comma 4, consente alle Associazioni di Volontariato di assumere personale dipendente esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento. Ad oggi non sono previsti benefici particolari per le Organizzazioni di Volontariato, ed Onlus in genere, che assumono personale. Eventuali agevolazioni vanno ricercate tra quelle esistenti per tutti i soggetti “Profit” e “Non Profit” che assumono personale.
Quesito n. 15 Possono considerarsi attività di raccolte pubbliche di fondi la vendita, da parte di una Organizzazione di Volontariato, di oggetti di vario genere in occasione di mostre o feste di paese? Affinché le raccolte pubbliche di fondi occasionali possano beneficiare del trattamento tributario di favore, è necessario che siano soddisfatte le seguenti condizioni: - deve trattarsi di iniziative occasionali; - le raccolte devono avvenire in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione; - i beni ceduti devono essere di modico valore; - le raccolte devono essere specificamente rendicontate.
Quesito n. 16 Un’ Associazione di Volontariato NON ISCRITTA può stipulare accordi con Enti Pubblici per svolgere un servizio? C’è la possibilità da parte di un Ente non commerciale, di svolgere, per conto di un Ente Pubblico, un servizio stipulando una convenzione. La convenzione costituisce un tipico contratto concluso con la procedura della trattativa privata mediante il quale la Pubblica Amministrazione affida la gestione di determinati servizi a soggetti diversi. Attraverso la convenzione l’ Organizzazione di Volontariato regola i propri rapporti con l’ Ente Pubblico. Da un punto di vista strettamente fiscale, con riferimento agli enti non commerciali, si può fare riferimento all’ art. 2 del D.L. 460/97 che nella lettera b) esclude dall’ imposizione i contributi corrisposti dall’ Amministrazione Pubblica ad enti non commerciali per lo svolgimento di attività in regime di convenzione.
Quesito n. 17 Con quali modalità deve essere compilato il libro soci di una Associazione di Volontariato? Come si deve evidenziare il versamento della quota associativa? Il libro soci, pur non essendo reso obbligatorio da alcuna norma di legge, è uno degli elementi fondamentali per documentare la vita e la struttura di una Associazione di Volontariato. A meno che non esistano particolari clausole statutarie che lo prevedono, non esistono obblighi relativi ai dati personali da raccogliere, fatte salve le norme che regolano il diritto alla privacy. Di norma la raccolta dei dati strettamente necessari all’ identificazione del soggetto sono: nome, cognome, data e luogo di nascita oltre ai dati utili per la reperibilità e la convocazione dello stesso (indirizzo, numero telefono, e-mail, ….). Non è obbligatoria la raccolta del codice fiscale. Quanto all’ avvenuto pagamento o meno della quota associativa, la questione diventa rilevante se, ai sensi dello statuto, il pagamento stesso, effettuato o non effettuato, diventa elemento costitutivo del rapporto associativo o causa di decadenza, o di mancato rinnovo: in tal caso, l’ annotazione del versamento diventa indispensabile proprio per poter determinare lo status di socio di ciascuno con relativi diritti e doveri.
Quesito n.18 Che cos'e' l'attivita' istituzionale? E' lo scopo ideale dell'Associazione. Esso deve essere un obiettivo di utilità generale e collettiva e non può essere in alcun modo un'attività economica: non che questa non possa essere esercitata, ma non deve essere lo scopo principale.
Quesito n.19 L’associazione puo' avere un codice fiscale? a cosa serve? Certamente, se è stata costituita in forma scritta (registrata o meno). E' necessario dare comunicazione all'Ufficio delle Imposte Dirette (Agenzia delle Entrate) dell' avvenuta “nascita” di questo nuovo soggetto. Questi rilascerà un codice fiscale. E' possibile inoltre ottenere il codice fiscale anche senza essere registrati all'Ufficio del Registro. Il codice fiscale è indispensabile per : acquistare beni con fattura; intestare all'Associazione beni immobili (tramite il suo rappresentante legale); stipulare contratti di locazione; richiedere contributi e/o rimborsi spese a istituzioni; erogare compensi; versare ritenute d'acconto; compilare dichiarazioni fiscali sia proprie (modello UNICO) che per dipendenti (modd. 101, 102); esercitare attività commerciali marginali.
Quesito n.20 La SIAE puo' paragonare ai biglietti le offerte raccolte nell'ambito di una manifestazione a ingresso gratuito organizzata da un'associazione di volontariato in cui si esibiranno dei cantanti? La raccolta che verrebbe effettuata nulla ha a che fare con un corrispettivo dei biglietti che potrebbe generare lecite pretese da parte della Siae. L'offerta è pienamente decisa in autonomia dagli stessi donatori e in alcun modo costretta dagli organizzatori della manifestazione stessa. Nulla può essere vantato su queste somme, sia dal punto di vista di quanto affidato alle cure della Siae, sia da un punto di vista meramente tributario ai fini delle imposte dirette e indirette. Le somme raccolte sarebbero erogazioni liberali, prive di ogni connotazione corrispettiva, raccolte nell'ambito di un evento a scopo benefico. Da tutto ciò non resta escluso il pagamento dei diritti d'autore.
Quesito n.21 Organizzazioni di volontariato: come gestire la flessibilita' dell'orario di lavoro previsto dalla Legge 266/91 art.17? La flessibilità dell'orario di lavoro, concessa ad un lavoratore per consentirgli di partecipare alle attività dell'Associazione di volontariato, è attuabile se: l'Associazione è iscritta all'albo regionale; è prevista tale possibilità dagli accordi sindacali; è compatibile con l'organizzazione dell'azienda. Il concetto di flessibilità implica il rispetto totale delle ore di lavoro (obbliga quindi al recupero).
Quesito n.22 Come si ottiene il contrassegno di cui devono essere muniti i veicoli delle associazioni di volontariato ai fini dell'esenzione dal pagamento del pedaggio autostradale? Il contrassegno non è rilasciato da nessuno. Ricorrendo i requisiti soggettivi (essere organizzazione di volontariato) e oggettivi (veicolo adibito al soccorso), si deve far stampare il contrassegno secondo i requisiti previsti dal D.M. 15.04.94.
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